Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Promulgato da Mons. Fabio Bernardo D'Onorio il 16 giugno 2010
Art.1 - Natura
II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in conformità al can. 536 § 1, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.
Art.2 - Finalità
La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nello studiare e attuare gli orientamenti pastorali diocesani in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia (cfr. can. 511).
In particolare è chiamato a:
- analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
- elaborare il programma pastorale della parrocchia, in sintonia con quello dell'Arcidiocesi, verificandone la progressiva attuazione;
- offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano e degli organismi di pastorale unitaria a livello zonale;
- avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali del proprio territorio, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
- le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientative da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'.
A norma del can. 536 § 2 il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo. Il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio.
Art. 3 – Requisiti dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale deve risultare immagine della parrocchia comprendendone tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici.
Da determinarsi in base alla consistenza numerica della parrocchia è il numero dei membri del Consiglio, che dovrà comunque essere compreso tra un minimo di otto ed un massimo di ventisei componenti, incluso il parroco.
Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia oppure operanti stabilmente in essa.
I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità.
Requisito assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche tenendo presente quanto previsto dal n. 218 del Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa in Italia.
Il Parroco si rende garante che i componenti del Consiglio Pastorale abbiano i requisiti suddetti.
Art. 4 – Composizione
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:
- Membri di diritto (il parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi che prestano servizio nella parrocchia, i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale, un membro di ogni comunità di istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia, il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale);
- Un membro del Consiglio Affari Economici Parrocchiale;
- Membri eletti all'interno dei gruppi di servizio operanti nella comunità parrocchiale e rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia;
- Un membro di ciascun Comitato per le Feste operante in parrocchia;
- Membri liberamente eletti dall'assemblea parrocchiale, secondo quanto previsto dallo Regolamento diocesano, per un numero non superiore ad 1/3 dei componenti dell'intero Consiglio;
- Membri designati liberamente dal parroco per un numero non superiore ad 1/4.
I nominativi dei membri devono essere comunicati all'Ordinario diocesano.
Art. 5 - Durata
II Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica quattro anni e assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio Pastorale. I membri del Consiglio possono essere eletti o designati per un massimo di due mandati consecutivi.
Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere presentate per iscritto al parroco e da lui accettate formalmente.
Il nuovo parroco non prima di sei mesi dopo l'ingresso può rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Art. 6 - Il Presidente
II presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1).
Spetta al presidente:
- convocare il Consiglio;
- stabilire l'ordine del giorno insieme al Segretario del Consiglio;
- approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.
Art. 7 - II Segretario
II segretario è scelto dal parroco tra i membri del Consiglio stesso.
Spetta al segretario:
- tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, prendere nota delle assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- raccogliere la documentazione dei lavori;
- redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio;
- dare pubblicità alle conclusioni elaborate in seno al Consiglio Pastorale.
Art. 8 - Le Commissioni
Secondo l'opportunità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si serve di Commissioni per i diversi settori dell'attività pastorale.
È compito delle Commissioni:
- studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
- riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Fanno parte delle Commissioni alcuni membri dello stesso Consiglio Pastorale e eventualmente persone non appartenenti al Consiglio designati dal Parroco sentito il Consiglio stesso. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.
Art. 9 - Gli esperti
Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati 'esperti' di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto.
Art. 10 - Sedute
a) II Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno quattro volte all'anno, avendo cura che una riunione si svolga prima dell'inizio dell'anno pastorale. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al presidente, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.
b) L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collaborazione con il segretario e con qualche membro del Consiglio.
c) La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno otto giorni prima della seduta.
d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni.
Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. In questo caso essi vengono sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se trattasi di membri eletti dalla comunità o dai gruppi, o con altri membri nominati dal parroco, dalle comunità religiose o dai movimenti e associazioni.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.
g) Il presidente per determinate questioni può chiedere che il Consiglio Pastorale Parrocchiale si esprima mediante una votazione.
h) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.
Art. 11 - Rapporti con la comunità parrocchiale
II Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale.
Art. 12 - Rinvio a norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto sia universale che diocesano.
Regolamento per l'Elezione dei Consiglieri
Per l'elezione dei consiglieri si danno le norme seguenti:
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Il parroco, dandone opportuna pubblicità durante le celebrazioni eucaristiche domenicali, chiede la disponibilità ai fedeli entrare a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Egli, facendo opportuno discernimento, accoglie le candidature e predispone una lista di candidati formata da uomini e donne, da giovani e adulti, in numero possibilmente doppio rispetto ai consiglieri da eleggere.
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Possono essere inseriti nella lista dei candidati tutti coloro che rispondano ai criteri formulati all'art. 3 dello Statuto diocesano.
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Non possono essere inseriti in lista i parrocchiani che ricoprono incarichi amministrativi pubblici (sindaco, assessore, ecc.), oppure che sono responsabili di partiti politici o di sindacati.
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I candidati, prima di essere inseriti nella lista, devono essere edotti circa i compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e devono esprimere la loro disponibilità ad essere eletti e a collaborare nell'attività pastorale.
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Trascorse almeno due domeniche dall'annuncio delle elezioni, i parrocchiani al termine delle assemblee eucaristiche domenicali scelgono con votazione i consiglieri del Consiglio Pastorale Parrocchiale tra i candidati della lista proposta dalla Commissione elettorale, nella misura determinata dal Parroco o dal Consiglio Pastorale uscente in base allo Statuto diocesano.
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Hanno diritto di partecipare alle elezioni dei consiglieri tutti i coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i 18 anni, e siano canonicamente domiciliati in parrocchia oppure stabilmente operanti in essa. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti.






