Vecchio Statuto
STATUTO
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Art.1: COSTITUZIONE
Il Consiglio pastorale Parrocchiale viene costituito a norma del canone 536 del Codice di Diritto Canonico, il quale stabilisce che in ogni Parrocchia “venga costituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme a coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale”.
Art.2 NATURA
Il Consiglio Pastorale è l’organo consultivo qualificato e significativo della responsabilità ecclesiale dell’intera Comunità parrocchiale, nell’unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri.
Art. 3: FINALITA’
Il Consiglio Pastorale ha il compito di studiare, programmare, promuovere e verificare, in spirito di comunione, alla luce del piani diocesano e foraniale, l’azione pastorale della Comunità.
Art. 4: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Pastorale è composto dal Parroco che lo presiede, da ministri ordinati che operano in Parrocchia e da laici e laiche scelti tra le persone che si distinguono per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e di sereno giudizio, nonché per conoscenza dei concreti bisogni della Parrocchia. Due terzi dei Consiglieri laici vengono eletti o presentati dai diversi organismi esistenti in Parrocchia; un terzo di essi viene designato dal Parroco.
Art. 5: COMMISSIONI
All’interno del Consiglio Pastorale si possono istituire distinte Commissioni, temporanee o permanenti, con l’eventuale aggiunta di altri membri esterni, con il compito di seguire più da vicino un settore del piano pastorale parrocchiale.
Art. 6: DURATA
Il Consiglio Pastorale ha la durata di tre anni. Su motivata decisione del Parroco può essere riconfermato. La motivazione di tale decisione deve essere resa nota alla Comunità.
Art. 7: RAPPORTI CON LA DIOCESI
Il Consiglio Pastorale deve essere in costante rapporto con la Diocesi ed il suo Pastore, l’Arcivescovo.
Art. 8: MODIFICHE
Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il consenso del Parroco.
Art. 9: ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore dal 1 Gennaio 1992.
REGOLAMENTO
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Art. 1
Il Consiglio pastorale esprime il ”voto consultivo”, a norma del canone 536, § 2, del Codice di Diritto Canonico, nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il foto favorevole del Parroco. Per parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio.
Art. 2
Le dimissioni di un membro del Consiglio Pastorale devono essere motivate e sottoposte al Parroco, il quale ne darà comunicazione scritta al Consiglio stesso ed alla Comunità.
Art. 3
I membri uscenti saranno sostituiti secondo le indicazioni generali espresse dall’art. 4 dello Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Art. 4
Organismi operativi del Consiglio Pastorale sono: il Presidente ed il Segretario.
Art. 5
Il Presidente del Consiglio Pastorale è il Parroco. Spetta al Presidente:
- Convocare il Consiglio.
- Stabilire l’ordine del giorno.
- Approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio.
Art. 6
Il Segretario viene scelto dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale. Spetta al Segretario:
- Tenere l’elenco aggiornato dei Consiglieri.
- Trasmettere ai Consiglieri l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno.
- Annotare le assenze.
- Redigere il verbale delle riunioni.
Art. 7
Il Consiglio Pastorale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi. Potrà essere convocato anche in sessione straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.






