Regolamento per l'Elezione dei Consiglieri
Per l'elezione dei consiglieri si danno le norme seguenti:
- Il parroco, dandone opportuna pubblicità durante le celebrazioni eucaristiche domenicali, chiede la disponibilità ai fedeli entrare a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Egli, facendo opportuno discernimento, accoglie le candidature e predispone una lista di candidati formata da uomini e donne, da giovani e adulti, in numero possibilmente doppio rispetto ai consiglieri da eleggere.
- Possono essere inseriti nella lista dei candidati tutti coloro che rispondano ai criteri formulati all'art. 3 dello Statuto diocesano.
- Non possono essere inseriti in lista i parrocchiani che ricoprono incarichi amministrativi pubblici (sindaco, assessore, ecc.), oppure che sono responsabili di partiti politici o di sindacati.
- I candidati, prima di essere inseriti nella lista, devono essere edotti circa i compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e devono esprimere la loro disponibilità ad essere eletti e a collaborare nell'attività pastorale.
- Trascorse almeno due domeniche dall'annuncio delle elezioni, i parrocchiani al termine delle assemblee eucaristiche domenicali scelgono con votazione i consiglieri del Consiglio Pastorale Parrocchiale tra i candidati della lista proposta dalla Commissione elettorale, nella misura determinata dal Parroco o dal Consiglio Pastorale uscente in base allo Statuto diocesano.
- Hanno diritto di partecipare alle elezioni dei consiglieri tutti i coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i 18 anni, e siano canonicamente domiciliati in parrocchia oppure stabilmente operanti in essa. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
Promulgato dal Mons. Fabio B. D'Onorio il 16 giugno 2010
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