Lo Statuto della Confraternita

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STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE

CORENO AUSONIO (FR)

 CAPO I°

ORIGINI - SCOPI - MEZZI

 

ART. 1

La Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Piazza Umberto I° in Coreno Ausonio (FR), istituita nell'anno 1670, giuridicamente riconosciuta con Regio Assenso del 28 maggio 1777, già soggetta alle leggi 17/7/1890 nr. 6972, legge 18/7/1904 recepita dal R.D. 30/12/1923 nr. 2841 e legge nr.1187 del 17/6/1926, per le disposizioni del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia del 11/2/1929 (legge Crispi), è soggetta unicamente all'Autorità Ecclesiastica Diocesana.

Con R.D. 22/05/1939 - XVII -, alla Confraternita di San Giuseppe di Coreno Ausonio (FR), viene accertato, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, lo scopo esclusivo o prevalente di culto. Inoltre, in applicazione della legge nr. 222 del 20/05/1985, dalla data del 30/09/1987, la Confraternita di San Giuseppe di Coreno Ausonio (FR), è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Frosinone, in quanto Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Dal 2005, la Confraternita di San Giuseppe fa parte della Confederazione delle Confraternite d'Italia, accettandone lo statuto previsto.

ART. 2
Essendo essa costituita per fini di culto e ricreativi e non di lucro, si propone di:

  1. Promuovere tra gli iscritti maggiore fervore di vita religiosa, mediante l'esercizio del culto pubblico e mediante la promozione di opere di carità fraterna;
  2. Officiare ed amministrare le due Cappelle dedicate a San Giuseppe, di cui una adibita a sede oratorio gestita e amministrata dalla Confraternita, e l'altra è parte integrante della Chiesa madre; La Confraternita provvederà a fornire tutto il necessario per entrambe le cappelle;
  3. Curare al meglio i festeggiamenti del Santo compatrono San Giuseppe, in stretta collaborazione con la parrocchia;
  4. Promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in materia religiosa, con l'ausilio del Padre Spirituale, e per le necessità ed esigenze della comunità, come le attività di cui all'allegato A, atto che forma parte integrante del presente atto. 

ART. 3
La Confraternita provvederà al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, con i seguenti mezzi:

  1. Contributi annuali dei soci;
  2. Eventuali elargizioni esterne;
  3. Proventi della Festività di San Giuseppe;
  4. Attività mirate all'iniziativa (Pesca di beneficenza, raccolta di generi vari, ecc.).