Statuto Consiglio Parrocchiale Affari Economici

  1. La costituzione del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici (CPAE) è obbligatoria in ogni parrocchia a norma del can. 537 del Codice di Diritto canonico. Esso è composto da tre o cinque persone che non hanno relazioni di parentela con il parroco e non hanno in atto rapporti economici con la parrocchia. Il CPAE ha la durata di un quadriennio e i suoi componenti possono essere designati per più quadrienni. Dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo qualunque membro decade dal Consiglio.
  2. I componenti del CPAE vengono scelti dal parroco nella comunità parrocchiale fra quelle che hanno disponibilità, capacità e conoscenza amministrativa. Siano persone che godano di stima per la loro testimonianza di vita cristiana e integrità morale.
  3. Il parroco presenta i nominativi all'Ordinario il quale, con Decreto, costituisce il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.
  4. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un consigliere il parroco presenti un nuovo consigliere che viene nominato dall'Ordinario fino al termine del quadriennio.
  5. A norma dei canoni 533 e 537 il presidente del CPAE è il parroco: egli rappresenta la parrocchia a norma del diritto in tutti i negozi giuridici. I consiglieri, che hanno voce consultiva, collaborino con generosità alla gestione amministrativa della parrocchia.
  6. Il CPAE provvede all'amministrazione delle entrate e dell'uscite della parrocchia. Inoltre, secondo le disposizioni dell'Ordinario, predispone il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite da presentare ogni anno all'Economato diocesano entro il 31 marzo dell'anno successivo con il relativo versamento del Tributo ordinario all'Arcidiocesi così come determinato dall'Arcivescovo pro tempore (cfr. canone 1263 e CEI, Istruzione in Materia Amministrativa, 47)
  7. Per gli atti di straordinaria amministrazione il parroco alleghi alla richiesta di autorizzazione da presentare all'Ordinario il parere motivato del CPAE.
  8. Il CPAE si riunisce ordinariamente ogni tre mesi o su convocazione straordinaria del Parroco.
  9. In un apposito registro siano redatti i verbali dal Segretario del CPAE, sottoscritti dal parroco e dagli altri membri del Consiglio. Il Segretario del Consiglio è scelto dal parroco d'intesa con gli altri consiglieri.
  10. Un rappresentante del CPAE entra a far parte del Consiglio pastorale parrocchiale.

 Pubblicato nel Libro del VIII Sinodo di Gaeta, A.D. 2013